Condominio- Studio Maresca - amministrazioni condominiali

Condominio pazienza eroica

Il condominio è il luogo ove si è chiamati ad esercitare la pazienza eroica”. Questa non è assolutamente la definizione di condominio secondo il Diritto Romano, ma una definizione umoristica di ciò che spesso è il condominio degli immobili, inteso in senso moderno.

 

Per i Romani e, maggiormente per il Diritto Romano, si ha un condominio, quando più soggetti sono titolari dello stesso diritto. Esistono più forme di condominio, ma la forma più importante è rappresentata dal ‘consortium’ familiare. In cosa consiste il consortium (condominio)? Nelle famiglie patriarcali romane unico titolare del diritto di proprietà era il padre, egli insomma ‘reggeva’ il ‘consortium’. La particolarità del ‘consortium’ è che esso ignorava il principio della parziarietà.  Quando il padre (babbo) passava a miglior vita (“andava a babbo”, come dicevano i toscani di una volta) ognuno dei figli maggiorenni (sui iuris), acquisivano il potere sui beni “in comunione universale di vita e di averi” Ciò significava che il patrimonio invece di essere diviso fra i fratelli, restava unito e ciascun fratello aveva per intero il potere di disporre della cosa  (immobili, terreni, ecc.) con l’unica limitazione dello “Jus prohibendi” , dell’altro fratello o condomino. Quindi, come vediamo, il concetto di condominio romano non è lo stesso di quello moderno.

Nel condominio attuale degli immobili, un condomino, da solo, non può esercitare nessun potere, sulla cosa comune, se non quello di rivolgersi al proprio amministratore condominiale, il quale deciderà se riunire, o meno, l’assemblea dei condomini, per decidere a maggioranza, su una proposta posta all’ordine del giorno dell’Assemblea. Per questa ragione i condomini sono detti anche ‘comunisti’, che in parole molto povere significa: “ciascuno è padrone della cosa ma nessuno può disporre della stessa”.

 

Ricordo, giusto per alleggerire l’argomento, che un mio amico di gioventù, possedeva una Ferrari, pur dichiarandosi ‘comunista’, nel senso che – diceva l’amico – la Ferrari era proprietà del popolo, però solo lui poteva usarla. Un giro di parole un po’ vizioso per dire: siamo tutti compagni, ma ognuno mangia a casa sua.

 

Tornando all’argomento nel diritto romano antico il condominio (consortium) il  ‘consorte’ (voce che troviamo anche nel diritto medievale) ha il potere TOTALE sulla cosa. Il caso più classico, forse quello più comune è quello che uno dei consortes poteva, ad esempio, vendere uno schiavo o una schiava, senza chiedere la preventiva autorizzazione. Unica limitazione, come abbiamo visto era lo ‘jus prohibendi’ (cioè il diritto di uno solo o della totalità dei condomini di proibire un  negozio giuridico, fatta da uno dei ‘consortes’). Il principio generale che regola tale istituzione del condominio (‘consortium’) è molto simile a quello moderno e cioè: si ha un condominio, quando più soggetti sono titolari dello stesso diritto.

 

In età  classica Repubblicana (III-I secolo a.C.) il ‘consortium’, inteso con le caratteristiche sopra accennate non esiste più. Alla indissolubilità del patrimonio si farà strada il principio della parziarietà dello stesso; ogni condomino poteva disporre delle sua quota (trasferimento di proprietà, pegno, usufrutto, ecc.). Più dettagliatamente si intendeva per ‘parziarietà’ della cosa, la possibilità riservata al singolo condomino di fare propri i frutti della stessa in proporzione alla sua quota.

 

Il condominio aveva fine quando uno dei condomini chiedeva la divisione della cosa comune per mezzo degli strumenti chiamati: ‘familiae erciscundae’ (più eredi dovevano dividersi l’eredità comune) e ‘communi dividundo’ (negli altri casi).

 

Come possiamo vedere il diritto Romano può insegnarci ancora molte cose ed è interessante vedere come il diritto si evolve, conservando però le radici dell’antico diritt

 

Paolo Campidori, Copyright